"La natura è come una tavolozza bianca sulla quale puoi dipingere ciò che vuoi. Credo molto nel territorio in cui vivo che offre tantissime opportunità incredibili basta soltanto provarci mettendo in moto la creatività e facendoti spingere da un'idea che ti guida. Cambiano i sistemi ma l'uomo e la natura sono sempre gli stessi. La corsa nella natura è ciò che ha sempre permesso all'uomo di viaggiare, conoscere e soprattutto sognare. Se lo faccio io c'è tantissima altra gente che può farlo. L'importante è puntare a qualcosa e darsi un obiettivo al proprio livello, sarà comunque un'impresa e se condivisa con gli altri può essere uno stimolo per guardare oltre".

venerdì 26 ottobre 2007

Una selezione...interessante su cui vigilare.

Art. 4 – PRINCIPIO DI AUTONOMIA SPORTIVA
La FASI svolge le proprie funzioni ed i propri compiti secondo i principi d’imparzialità e trasparenza, operando con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, e salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica ed economica.
Art. 8 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FASI DEI TESSERATI
3. Il vincolo sportivo ha durata annuale; lo svincolo può avvenire soltanto col consenso dell’affiliato d’appartenenza secondo le norme previste dal Regolamento Organico.
art.– 15 ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA
3. L’assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:
a) dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
b) dalla metà più uno dei componenti del Consiglio federale;
c) dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;

art. 20 - IL PRESIDENTE
8. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dai successivi commi.

art. 22 - IL CONSIGLIO FEDERALE
4. Il Consiglio federale è composto:
a) dal Presidente;
b) da dieci Consiglieri, tre dei quali eletti fra gli atleti e tecnici sportivi ed uno eletto fra i giudici di gara.

12. Partecipa altresì al Consiglio federale, senza diritto di voto, un rappresentante del Comitato Sportivo Militare.

art. 31 - INTEGRAZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI
1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri degli Organi elettivi, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell’intero Organo, saranno chiamati in
sostituzione i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi
conseguiti dall’ultimo eletto.
2. Ove non sia compromesso il funzionamento dell’Organo, qualora non sussistano i requisiti di cui al
precedente comma, la copertura dei posti vacanti dovrà avvenire con nuove elezioni, che si dovranno
effettuare in occasione della prima Assemblea utile, tenuta dalla FASI.

3. Qualora sia compromessa la funzionalità dell’organo, si deve provvedere ad indire, entro sessanta giorni
dall’evento e alla celebrazione, nei successivi trenta giorni, di un’assemblea straordinaria, per le necessarie
integrazioni.

Art. 61 – CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT
1. Le controversie che contrappongono la FASI ad affiliati o tesserati possono essere devolute, con pronuncia
definitiva, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che
siano preventivamente esauriti i ricorsi interni alla FASI o che comunque si tratti di decisioni non soggette a
impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura
tecnico/disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e di quelle
in materia di doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione
presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.
3. Qualora non sia raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta, ad un procedimento
arbitrale, presso la medesima Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.
4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di conciliazione ed arbitrato, deliberato dal Consiglio
nazionale del C.O.N.I.
5. Restano escluse dalla competenza della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport tutte le controversie
tra affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FASI.

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