O si cambiano le regole o si cambiano LORO.......
Art.20 - VINCOLO SOCIALE, TRASFERIMENTI AD ALTRA AFFILIATA DELLA STESSA REGIONE
1) - Con il tesseramento l'atleta contrae vincolo con l'Affiliata per il periodo previsto dal precedente Art. 18 comma 8. Entro il 31 ottobre dell'anno l'atleta dovrà comunicare con lettera raccomandata con avviso di ritorno all'Affiliata, la sua intenzione di non rinnovare il tesseramento per l'anno successivo. L'istanza di trasferimento ad altra Affiliata della stessa regione dovrà essere inoltrata dall'interessato a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Federale, agli Organi periferici competenti e all'affiliata di provenienza e deve contenere:
a) generalità del richiedente;
b) Affiliata di appartenenza;
c) Affiliata alla quale intende trasferirsi
2- Lo scioglimento del vincolo sociale nel corso dell'anno per il trasferimento ad altra Affiliata è automaticamente autorizzato per uno dei seguenti motivi:
a) scioglimento dell'Affiliata;
b) mancata riaffiliazione dell'Affiliato nei termini previsti;
c) trasferimento del domicilio o della residenza dell'atleta o dell'Affiliata;
d) l'Affiliata stessa non ha tesserato l'atleta entro i termini stabiliti dal Consiglio Federale;
e) l'atleta sia di interesse nazionale e presenti giustificata domanda scritta di trasferimento ad altra affiliata;
d)assolvimento degli obblighi di leva o arruolamento nei corpi militari.
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